“L’apertura di aerazione, nel caso di intervento su una centrale termica alimentata a gas naturale, deve essere realizzata sempre a filo soffitto? Nei casi in cui vi è la presenza di travi emergenti come ci si deve comportare ?”
L’attuale regola tecnica di cui al DM 12 Aprile 96 prevede di estendere l’apertura di aerazione a filo soffitto solo nei casi in cui il locale della centrale termica risulta essere sottostante o contiguo a locali di pubblico spettacolo o a locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai locali relativi a sistemi di via di uscita.
In tutti gli altri casi, l’apertura deve essere realizzata e collocata nella parte alta della parete perimetrale esterna in modo da evitare la formazione di sacche di gas.
In presenza di travi emergenti l’apertura potrà essere collocata nella zona immediatamente sottostante, comunque mai al di sotto della metà superiore della parete (let. Cir. P. 1275/4134 del 30/11/2000).
Nei casi in cui esiste l’obbligo di realizzare l’apertura a filo soffitto la presenza di travi obbliga a realizzare delle controsoffittature impermeabili ai gas.
E’ possibile realizzare aperture di ventilazione o far passare le tubazioni di un impianto autonomo in ambienti di uso condominiale, quali ad esempio scale, androni etc ?
La norma UNI CIG 7129/01 al punto 4.3 pone il divieto di realizzare aperture per la ventilazione indiretta da ambienti costituenti parti comuni dell’immobile.
E’ possibile installare due caldaie a gas della stessa potenza termica, singolarmente inferiori a 35 kw ma. che sommate superano i 35 kw, nello stesso locale tecnico per servire due appartamenti diversi. il calcolo della potenzialità termica installata nel locale deve essere fatta sommando le due caldaie, o le posso considerare come se fossero indipendenti ?
Quale norma devo citare per la compilazione della dichiarazione di conformità ?
La progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi di ogni genere (gas naturale, gas di città, g.p.l.) ad una pressione non superiore a 0,5 bar e di portata termica complessiva superiore a 35 kW, è soggetta alla regola tecnica di cui al DM 12 aprile 1996: norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi ( Supplemento Ordinamento alla Gazzetta Ufficiale n.° 103 del 4 maggio 1996).
All'art. 1 comma 2 del DM viene riportato quanto segue:
"Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua uni-familiari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria."
Inoltre, a chiarimento per gli impianti preesistenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale 12 aprile 1996. la Circolare M.I. n.: 8799/4134 del 25/05/93 conferma quanto riportato dall'art. 1 del Decreto stesso.
Da quanto si evidenzia, è da ritenersi che due apparecchi similari come le caldaie citate nel quesito, concorrono alla sommatoria della loro potenzialità termica e quindi soggette a quanto nella regola tecnica allegata al D.M. 12/04/1996, sia per quanto riguarda la caratteristica del locale e la sua aerazione, sia l'esercizio dell'impianto termico in esso contenuto.
Per quanto concerne la Dichiarazione di Conformità, la ditta installatrice dell'impianto, al termine dei lavori, deve rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità come da art. 9 della Legge 46/90, citando al suo interno l'utilizzo del D.M. 12/04/96.
Inoltre come espresso dall'art. 7 della legge 46/90 e dal D.P.R. 447/91, per gli edifici di civile abitazione è prevista la stesura di un progetto redatto da parte di un professionista abilitato; tale progetto deve essere depositato presso gli organi competenti (ufficio comunale dove è installato l'impianto, organi competenti al rilascio di licenze di impianto). Si precisa che la documentazione dell' impianto termico va rilasciata anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, solo se la potenza termica totale supera i 116 kW.
Per risolvere ulteriori problemi inviare i quesiti a “L’esperto risponde”.
Avvertiamo che il servizio "L'esperto risponde" è riservato solamente ai nostri clienti, quindi al territorio comprendente i comuni di: CASTELBELLINO, CASTELPLANIO, CUPRAMONTANA, MAIOLATI SPONTINI, MERGO, MONTE ROBERTO, MONTECAROTTO, POGGIO SAN MARCELLO, ROSORA, SAN PAOLO DI JESI, SERRA SAN QUIRICO e STAFFOLO - Provincia di Ancona
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