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Comunicato stampa  

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

Delibera n. 277/05

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2005

Visti:

Considerato che:

Ritenuto che:

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03:
    1. nel titolo del provvedimento dopo le parole “a mezzo di gasdotti locali” sono aggiunte le parole “o di reti di trasporto”;
    2. all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente modifica dell’ordine alfabetico delle definizioni stesse:
      • “attività di trasporto” è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
      • “impresa di trasporto” è il soggetto che svolge l’attività di trasporto;
      • “rete di trasporto” è la rete nazionale di gasdotti o una rete regionale di gasdotti;

      • “rete nazionale di gasdotti” è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
      • “reti regionali di gasdotti” sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
    3. all’articolo 1, comma 1, nella definizione “cliente finale civile” dopo le parole “a mezzo di un impianto di distribuzione” sono aggiunte le parole “o di una rete di trasporto”;
    4. all’articolo 1, comma 1, nella definizione “punto di consegna” dopo le parole “o gestito dal cliente finale;” sono aggiunte le parole “nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di confine tra la rete di proprietà dell’impresa di trasporto o gestita da essa e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;”;
    5. all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “tramite un impianto di distribuzione” sono aggiunte le parole “o una rete di trasporto”;
    6. all’articolo 2, comma 3, dopo le parole “dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione” sono aggiunte le parole “e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto”;
    7. all’articolo 3, comma 2, lettera e,il punto iv) è sostituito dal seguente:
      “iv)  le modalità che i distributori e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora.”;   
    8. all’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dell’addizionale sulla tariffa di distribuzione” sono aggiunte le parole “e dell’addizionale sulla tariffa di trasporto”;
    9. all’articolo 4, comma 2, dopo le parole “le modalità che i distributori” sono aggiunte le parole “e le imprese di trasporto”;
    10. all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      “4.4  La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a) e di cui al comma 5.4, lettera a).”;
    11. all’articolo 4, comma 5, dopo le parole “somme ricevute dai distributori” sono aggiunte le parole “e dalle imprese di trasporto”;
    12. nel titolo dell’articolo 5 dopo le parole “del distributore” sono aggiunte le parole “e dell’impresa di trasporto”;
    13. all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “5.3 Il distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.”;
    14. all’articolo 5, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
      “5.4 Con decorrenza dall’1 ottobre 2006 l’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:
      1. determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell’anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
      2. addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
      5.5  Entro il 31 gennaio 2007, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell’impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
      5.6  L’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.”;
    15. all’articolo 6, comma 1, dopo le parole “gli importi di cui al comma 5.1, lettera b)” sono aggiunte le parole “e all’impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b)”;
    16. all’articolo 6, la lettera b del comma 2 è sostituita dalla seguente:
      “b)    pubblica almeno una volta nell’anno termico sulla bolletta del gas una nota informativa sull’assicurazione, indicando il numero verde e l’indirizzo e-mail messi a disposizione dal Cig; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura “ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata “Assicurazione utenti finali”;”;
    17. all’articolo 6, la lettera d del comma 2 è sostituita dalla seguente:
      “d)  pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.”
    18. all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “6.3 Con decorrenza dall’1 ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore ed all’impresa di trasporto una comunicazione  contenente:
      1. il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell’impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente;
      2. l’elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell’impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente.”;
    19. nel titolo dell’articolo 7 dopo le parole “alla tariffa di distribuzione” sono aggiunte le parole “e alla tariffa  di trasporto”;
    20. all’articolo 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
      “7.5  Con decorrenza dall’1 ottobre 2006, l’impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell’anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell’anno termico considerato.”;
    21. all’articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
       “8.7 Limitatamente all’anno termico 2005-2006:
      1. il venditore:
        1. entro il 15 gennaio 2006 trasmette all’impresa di trasporto la comunicazione di cui al comma 6.3 con riferimento ai clienti finali civili forniti direttamente da reti di trasporto;
        2. entro il 30 giugno 2006 attua quanto disposto dai commi 6.2, lettere b) e d);
      2. l’impresa di trasporto:
        1. entro il 31 gennaio 2006 determina, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre 2005 e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del comma 7.5; entro la stessa data comunica tali informazioni alla Cassa;
        2. entro il 15 febbraio 2006 addebita gli importi di cui al precedente punto (i) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti da essa gestite;
        3. entro il 28 febbraio 2006 versa alla Cassa gli importi di cui al precedente punto (i). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell’impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.”;
    22. all’articolo 9, comma 1, le parole “l’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle parole “l’Allegato A e l’Allegato B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale”;
      1. la deliberazione n. 152/03 è integrata dall’Allegato B, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell’Autorità n. 152/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.