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pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21
dicembre 2005
Delibera n. 277/05
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei
clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti
di trasporto
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19
dicembre 2005
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 (di
seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di
seguito: deliberazione n. 152/03).
Considerato che:
- l’Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in
tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di
gasdotti locali;
- il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig), al quale la deliberazione n.
152/03 ha affidato tra l’altro il compito di stipulare il contratto nazionale
di assicurazione a favore di tutti i clienti finali civili del gas, ha
provveduto ad estendere in via volontaria, a far data dal 14 giugno 2005, la
copertura assicurativa anche ai clienti finali civili che vengono forniti
direttamente da reti di trasporto;
- il Ministro delle attività produttive con il decreto 29 settembre 2005 ha
esteso alle imprese di trasporto regionale quanto disposto dall’Autorità per i
distributori di gas in tema di assicurazione dei clienti finali civili del
gas, prevedendo che l’Autorità adotti i necessari provvedimenti per dare
attuazione a quanto stabilito dal decreto stesso;
- il Cig ha fatto pervenire all’Autorità una nota (Prot. 28684 del 2
dicembre 2005) con la quale ha segnalato che la comunicazione relativa
all’assicurazione di cui alla deliberazione n. 152/03, riportata sulle fatture
inviate dalle imprese di vendita ai clienti finali del gas, spesso risulta non
chiara ed ha formulato proposte per migliorare le informazioni rese
disponibili ai clienti finali;
- l’esistenza dell’assicurazione di cui alla deliberazione n. 152/03 non è
ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas.
Ritenuto che:
- al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005
si rendano necessarie integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 152/03
che disciplinino l’estensione alle imprese di trasporto regionale di quanto
già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali
civili del gas da parte della medesima deliberazione n. 152/03 nel caso in cui
siano presenti clienti finali civili forniti direttamente dalla rete di
trasporto regionale;
- sia altresì opportuno estendere le disposizioni contenute nella
deliberazione n. 152/03 anche alle imprese di trasporto nazionale, laddove
siano forniti direttamente dalla rete di trasporto nazionale clienti finali
civili, che già usufruiscono, se pure in via volontaria, delle coperture
assicurative ai sensi della stessa deliberazione n. 152/03;
- l’estensione della deliberazione n. 152/03 alle imprese di trasporto
nazionale di cui al precedente alinea si rende necessaria al fine sia di
assicurare la copertura dei costi derivanti dall’assicurazione sia di evitare
disparità di tutela dei clienti finali civili del gas soprattutto in relazione
alle informazioni da rendere disponibili perché i clienti finali civili
possano avvalersi all’occorrenza dell’assicurazione;
- sia opportuno, tenuto conto di quanto già formulato dall’Autorità a suo
tempo in consultazione e delle recenti proposte inviate dal Cig, integrare gli
obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di
garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete,
comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione ai sensi della stessa
deliberazione n. 152/03
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03:
- nel titolo del provvedimento dopo le parole “a mezzo di gasdotti locali”
sono aggiunte le parole “o di reti di trasporto”;
- all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con
conseguente modifica dell’ordine alfabetico delle definizioni stesse:
- “attività di trasporto” è il servizio di trasporto e di dispacciamento
di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto
attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti
di distribuzione;
- “impresa di trasporto” è il soggetto che svolge l’attività di
trasporto;
- “rete di trasporto” è la rete nazionale di gasdotti o una rete
regionale di gasdotti;
- “rete nazionale di gasdotti” è la rete di trasporto definita con
decreto del Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo n. 164/00;
- “reti regionali di gasdotti” sono le reti di gasdotti per mezzo delle
quali viene svolta l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete
nazionale di gasdotti;
- all’articolo 1, comma 1, nella definizione “cliente finale civile” dopo
le parole “a mezzo di un impianto di distribuzione” sono aggiunte le parole
“o di una rete di trasporto”;
- all’articolo 1, comma 1, nella definizione “punto di consegna” dopo le
parole “o gestito dal cliente finale;” sono aggiunte le parole “nel caso di
cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di
confine tra la rete di proprietà dell’impresa di trasporto o gestita da essa
e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;”;
- all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “tramite un impianto di
distribuzione” sono aggiunte le parole “o una rete di trasporto”;
- all’articolo 2, comma 3, dopo le parole “dalla componente addizionale
della tariffa di distribuzione” sono aggiunte le parole “e dalla componente
addizionale della tariffa di trasporto”;
- all’articolo 3, comma 2, lettera e,il punto iv) è sostituito dal
seguente:
“iv) le modalità che i distributori e le imprese di
trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui
al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli
eventuali interessi di mora.”;
- all’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dell’addizionale sulla tariffa
di distribuzione” sono aggiunte le parole “e dell’addizionale sulla tariffa
di trasporto”;
- all’articolo 4, comma 2, dopo le parole “le modalità che i distributori”
sono aggiunte le parole “e le imprese di trasporto”;
- all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4.4 La
Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori e
delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma
4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a) e di cui
al comma 5.4, lettera a).”;
- all’articolo 4, comma 5, dopo le parole “somme ricevute dai
distributori” sono aggiunte le parole “e dalle imprese di trasporto”;
- nel titolo dell’articolo 5 dopo le parole “del distributore” sono
aggiunte le parole “e dell’impresa di trasporto”;
- all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“5.3 Il
distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione
facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti
finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i),
ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.”;
- all’articolo 5, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“5.4
Con decorrenza dall’1 ottobre 2006 l’impresa di trasporto, nel caso
vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto
da essa gestite:
- determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto
indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati
alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre
dell’anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del
servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra,
calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni
entro la stessa data alla Cassa;
- addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla
precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai
clienti finali civili di cui sopra.
5.5
Entro il 31 gennaio 2007, e successivamente con cadenza
annuale entro lo stesso termine, l’impresa di trasporto, nel caso vi
siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da
essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a).
Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell’impresa di
trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla
Cassa.
5.6 L’impresa di trasporto, nel
caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di
trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una
sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti
finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i),
ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.”;
- all’articolo 6, comma 1, dopo le parole “gli importi di cui al comma
5.1, lettera b)” sono aggiunte le parole “e all’impresa di trasporto gli
importi di cui al comma 5.4, lettera b)”;
- all’articolo 6, la lettera b del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“b) pubblica almeno una volta nell’anno
termico sulla bolletta del gas una nota informativa sull’assicurazione,
indicando il numero verde e l’indirizzo e-mail messi a disposizione dal Cig;
inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte,
la dicitura “ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche
occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti
di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa
contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può
contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalità
indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata
“Assicurazione utenti finali”;”;
- all’articolo 6, la lettera d del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione
facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le
informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e
il testo riportato in Allegato B.”
- all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“6.3 Con
decorrenza dall’1 ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre
di ogni anno al distributore ed all’impresa di trasporto una
comunicazione contenente:
- il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dal
distributore o direttamente dalle reti dell’impresa di trasporto alla data
del 30 settembre precedente;
- l’elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla
lettera a), forniti dagli impianti gestiti dal distributore o
direttamente dalle reti dell’impresa di trasporto alla data del 30
settembre precedente.”;
- nel titolo dell’articolo 7 dopo le parole “alla tariffa di
distribuzione” sono aggiunte le parole “e alla tariffa di trasporto”;
- all’articolo 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
comma:
“7.5 Con decorrenza dall’1 ottobre 2006, l’impresa di
trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti
direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della
determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto
applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento
al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti
direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30
settembre dell’anno termico precedente a quello considerato e del 30
settembre dell’anno termico considerato.”;
- all’articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente
comma:
“8.7 Limitatamente all’anno termico 2005-2006:
- il venditore:
- entro il 15 gennaio 2006 trasmette all’impresa di trasporto la
comunicazione di cui al comma 6.3 con riferimento ai clienti finali
civili forniti direttamente da reti di trasporto;
- entro il 30 giugno 2006 attua quanto disposto dai commi 6.2, lettere
b) e d);
- l’impresa di trasporto:
- entro il 31 gennaio 2006 determina, tenuto conto di quanto indicato
dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili forniti direttamente
dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre 2005
e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto
collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai
sensi del comma 7.5; entro la stessa data comunica tali informazioni
alla Cassa;
- entro il 15 febbraio 2006 addebita gli importi di cui al precedente
punto (i) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti
finali civili forniti direttamente dalle reti da essa
gestite;
- entro il 28 febbraio 2006 versa alla Cassa gli importi di cui al
precedente punto (i). Il ritardato versamento comporta il pagamento da
parte dell’impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura
stabilita dalla Cassa.”;
- all’articolo 9, comma 1, le parole “l’Allegato A che ne costituisce
parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle parole
“l’Allegato A e l’Allegato B che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale”;
- la deliberazione n. 152/03 è integrata dall’Allegato
B, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il
testo della deliberazione dell’Autorità n. 152/03 come risultante dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.